Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (stato 1° gennaio 2011)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 31bis capoverso 2, 64 e 64bis della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 19 giugno 19893,

decreta:

Titolo primo: Oggetto Art. 1

1 La presente legge disciplina:

a. la protezione dell’autore di opere letterarie o artistiche;

b. la protezione dell’artista interprete, del produttore di supporti audio o audio- visivi nonché degli organismi di diffusione;

c. la sorveglianza federale sulle società di gestione.

2 Sono salvi gli accordi internazionali.

Titolo secondo: Diritto d’autore Capitolo 1: L’opera

Art. 2 Definizione

1 Sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le creazioni dell’ingegno letterarie o artistiche che presentano un carattere originale.

2 Sono in particolare opere:

a. le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche;

b. le opere musicali e altre opere acustiche;

c. le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica;

RU 1993 1798

[CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora agli art. 95, 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427 FF 1989 III 413

d. le opere di contenuto scientifico o tecnico quali disegni, piani, carte o opere plastiche;

e. le opere architettoniche;

f. le opere delle arti applicate;

g. le opere fotografiche, cinematografiche e le altre opere visive o audiovisive;

h. le opere coreografiche e le pantomime.

3 I programmi per computer sono pure considerati opere.

4 Sono altresi protetti i progetti, i titoli e le parti di opere, in quanto costituiscano creazioni dell’ingegno che presentano un carattere originale.

Art. 3 Opere di seconda mano

1 Sono opere di seconda mano le creazioni dell’ingegno di carattere originale, ideate utilizzando una o più opere preesistenti in modo tale che resti riconoscibile il loro carattere originale.

2 Sono in particolare opere di seconda mano le traduzioni, gli adattamenti audio- visivi e gli altri adattamenti.

3 Le opere di seconda mano sono protette in quanto tali.

4 È salva la protezione delle opere utilizzate.

Art. 4 Collezioni

1 Le collezioni sono protette in quanto tali, se costituiscono creazioni dell’ingegno che presentano un carattere originale per la scelta o la disposizione del contenuto.

2 È salva la protezione delle opere riunite nella collezione.

Art. 5 Opere non protette

1 Non sono protette dal diritto d’autore:

a. le leggi, le ordinanze, gli accordi internazionali e gli altri atti ufficiali;

b. i mezzi di pagamento;

c. le decisioni, i verbali e i rapporti delle autorità o delle amministrazioni pub¬bliche;

d. i fascicoli di brevetti e le domande di brevetto pubblicate.

2 Parimenti non protette sono le traduzioni e le raccolte ufficiali o richieste dalla legge delle opere di cui nel capoverso 1.

Capitolo 2: L’autore

Art. 6 Definizione

È autore la persona fisica che ha creato l’opera.

Art. 7 Qualità di coautore

1 Se più persone hanno concorso in qualità di autori alla creazione di un’opera, il diritto d’autore spetta loro in comune.

2 Salvo patto contrario, esse possono utilizzare l’opera solo di comune accordo; nes- sun coautore puo tuttavia rifiutare l’accordo contro i principi della buona fede.

3 In caso di violazione del diritto d’autore, ogni coautore è legittimato ad agire in giudizio, ma soltanto a favore di tutti.

4 Se i contributi rispettivi degli autori possono essere disgiunti, ogni autore puo, salvo patto contrario, utilizzare separatamente il proprio, purché non sia pregiudicata l’utilizzazione dell’opera comune.

Art. 8 Presunzione della qualità d’autore

1 Fino a prova del contrario, è considerato autore chi è indicato come tale con il suo nome, con uno pseudonimo o con un segno distintivo sugli esemplari dell’opera o nella pubblicazione di quest’ultima.

2 Finché l’autore non è indicato con il suo nome o non è identificabile quando sia indicato con un pseudonimo o con un segno distintivo, l’editore puo esercitare il diritto d’autore. Se neppure l’editore è nominato, tale esercizio spetta a chi ha pub- blicato l’opera.

Capitolo 3: Contenuto del diritto d’autore Sezione 1: Relazione tra l’autore e l’opera

Art. 9 Riconoscimento della qualità d’autore

1 L’autore ha il diritto esclusivo sull’opera e il diritto di far riconoscere la sua qualità di autore.

2 L’autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando, in qual modo e sotto quale nome la sua opera sarà pubblicata per la prima volta.

3 Un’opera è pubblicata quando sia stata resa accessibile per la prima volta, dall’au- tore o con il suo consenso, a un numero rilevante di persone non appartenenti alla sua cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a).

Art. 10 Utilizzazione dell’opera

1 L’autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata.

2 Egli ha in particolare il diritto di:

a. allestire esemplari dell’opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati;

b. offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell’opera;

c. 4 recitare, rappresentare o eseguire l’opera, direttamente o mediante un proce- dimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel mo- mento di sua scelta;

d. diffondere l’opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche me- diante circuiti;

e. ritrasmettere l’opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l’organismo di diffusione d’origine, in particolare anche mediante circuiti;

f. 5 far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse.

3 L’autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione.

Art. 11 Integrità dell’opera

1 L’autore ha il diritto esclusivo di decidere:

a. se, quando e in qual modo l’opera possa essere modificata;

b. se, quando e in qual modo l’opera possa essere utilizzata per la creazione di un’opera di seconda mano o essere incorporata in una raccolta.

2 Anche se un terzo è autorizzato in virtù della legge o di un contratto a modificare l’opera o a utilizzarla per creare un’opera di seconda mano, l’autore puo opporsi ad ogni alterazione dell’opera che leda la sua personalità.

3 È lecita l’utilizzazione di opere esistenti per la creazione di parodie o di imitazioni analoghe.

Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

Sezione 2:

Relazione tra l’autore e il proprietario dell’esemplare dell’opera Art. 12 Principio dell’esaurimento dei diritti

1 Gli esemplari dell’opera alienati dall’autore o con il suo consenso possono essere nuovamente alienati o altrimenti messi in circolazione.

1bis Gli esemplari di un’opera audiovisiva non possono essere nuovamente alienati o locati fintanto che l’autore ne risulti pregiudicato nell’esercizio del suo diritto di rappresentare l’opera (art. 10 cpv. 2 lett. c).6

2 I programmi per computer, alienati dall’autore o con il suo consenso, possono essere usati o nuovamente alienati.

3 Le opere architettoniche realizzate possono essere modificate dal proprietario; è salvo l’articolo 11 capoverso 2.

Art. 13 Locazione di esemplari d’opere

1 Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a com- penso da parte del locatore o di chi effettua il prestito.

2 Non è dovuto alcun compenso per:

a. le opere architettoniche;

b. gli esemplari d’opere delle arti applicate;

c. gli esemplari d’opere locati o prestati per uno sfruttamento dei diritti d’autore autorizzati contrattualmente.

3 I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione auto- rizzate (art. 40 segg.).

4 Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l’articolo 10 capoverso 3.

Art. 14 Diritto dell’autore di accedere all’opera e di esporla

1 L’autore puo esigere dal proprietario o dal possessore di un esemplare dell’opera che gli venga consentito l’accesso all’esemplare, in quanto cio sia indispensabile all’esercizio del suo diritto d’autore e non vi si oppongano interessi legittimi del pro- prietario o del possessore.

2 L’autore che desidera esporre un’opera in Svizzera puo esigere dal proprietario o dal possessore che l’esemplare gli sia consegnato, qualora provi di avere un interesse preponderante.

Introdotto dall’art. 36 n. 3 della L del 14 dic. 2001 sul cinema (RU 2002 1904; FF 2000 4725). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385; FF 2002 1835 4927).

3 Il proprietario o il possessore puo far dipendere la consegna dell’opera dalla pre- stazione di una garanzia per la restituzione dell’esemplare intatto. Se l’esemplare non puo essere restituito intatto, l’autore è responsabile anche senza sua colpa.

Art. 15 Protezione in caso di distruzione

1 Il proprietario di un’opera di cui esiste un solo esemplare originale, se deve ammet- tere che l’autore abbia un interesse legittimo alla conservazione di detto esemplare, non puo distruggerlo senza prima proporre all’autore di riprenderlo. In questo caso, non puo pretendere più del valore del materiale.

2 Qualora l’autore non possa riprendere l’opera, il proprietario deve permettergli di riprodurre in modo adeguato l’esemplare originale.

3 In caso di opere architettoniche, l’autore ha unicamente il diritto di fotografarle e di esigere che gli siano fornite a sue spese copie dei piani.

Capitolo 4: Trasferimento dei diritti; esecuzione forzata

Art. 16 Trasferimento dei diritti

1 Il diritto d’autore è trasferibile e trasmissibile per successione.

2 Salvo patto contrario, il trasferimento di uno dei diritti contenuti nel diritto d’au¬tore non implica il trasferimento di altri diritti parziali.

3 Il trasferimento della proprietà di un esemplare dell’opera, anche se si tratta dell’originale, non implica il trasferimento di facoltà d’utilizzazione inerenti al diritto d’autore.

Art. 17 Diritti su programmi per computer

Il diritto esclusivo di utilizzazione su programmi per computer, creati dal lavoratore nell’esercizio delle sue attività di servizio e nell’adempimento degli obblighi contrat- tuali, spetta unicamente al datore di lavoro.

Art. 18 Esecuzione forzata

Sottostanno all’esecuzione forzata i diritti enumerati nell’articolo 10 capoversi 2 e 3 e nell’articolo 11, nella misura in cui l’autore li abbia già esercitati e l’opera sia stata pubblicata con il consenso dell’autore.

Capitolo 5: Restrizioni del diritto d’autore

Art. 19 Utilizzazione dell’opera per uso privato

1 L’uso privato di un’opera pubblicata è consentito. Per uso privato s’intende:

a. qualsiasi utilizzazione nell’ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici;

b. qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didat- tici;

c. la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documenta- zione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti a- naloghi.

2 Chi ha diritto di utilizzare l’opera per uso privato puo farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capo- verso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.7

3 Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:8

a. la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d’opera disponi- bili in commercio;

b. la riproduzione di opere delle arti figurative;

c. la riproduzione di spartiti di opere musicali;

d. la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un’opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati.

3bis Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell’uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all’articolo 20.9

4 Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. Art. 20 Compenso per l’uso privato

1 Fatto salvo il capoverso 3, l’utilizzazione dell’opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso.

7

8

2 La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l’articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all’autore.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).

3 I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all’autore per l’utilizzazione dell’opera secondo l’articolo 19.

4 I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate.

Art. 21 Decodificazione di programmi per computer

1 Chi è autorizzato ad utilizzare un programma per computer puo procurarsi, me- diante decodificazione del codice del programma o tramite terzi, le informazioni ne- cessarie per l’interfaccia con programmi elaborati indipendentemente.

2 Le informazioni per l’interfaccia, ottenute mediante decodificazione del codice di programma, possono essere utilizzate solamente per l’elaborazione, la manutenzione e l’utilizzazione di programmi interoperabili, a condizione che non si pregiudichi in modo intollerabile la normale utilizzazione del programma né gli interessi legittimi dell’avente diritto.

Art. 22 Ritrasmissione di opere diffuse

1 Il diritto di far vedere o udire, simultaneamente e senza modifiche, opere diffuse, oppure di ritrasmetterle nel corso della ritrasmissione di un programma d’emissione puo essere esercitato solo dalle società di gestione autorizzate.

2 È lecito ritrasmettere opere mediante installazioni tecniche destinate ad un numero limitato di utenti, quali impianti che coprono un edificio plurifamiliare o un com- plesso residenziale.

3 Il presente articolo non si applica alla ridiffusione di programmi della televisione per abbonamento o di programmi che non possono essere captati in Svizzera.

Art. 22a Utilizzazione delle opere d’archivio degli organismi di diffusione

1 Fatto salvo il capoverso 3, i seguenti diritti sulle opere d’archivio degli organismi di diffusione secondo la legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione possono essere esercitati soltanto tramite società di gestione autorizzate:

a. il diritto di trasmettere senza modifiche, integralmente o in estratti, l’opera d’archivio;

b. il diritto di mettere a disposizione senza modifiche, integralmente o in estrat- ti, l’opera d’archivio in modo che ognuno possa accedervi dal luogo o nel momento di sua scelta;

c. i diritti di riproduzione necessari per l’utilizzazione secondo le lettere a e b.

2 Per opera d’archivio di un organismo di diffusione si intende un’opera su supporto audio o audiovisivo, prodotta dall’organismo di diffusione stesso, sotto la sua re- sponsabilità redazionale e con mezzi propri, o da terzi, su suo esclusivo mandato e a sue spese, la cui prima diffusione risale ad almeno dieci anni. Se un’opera d’archivio include altre opere o parti di opere, il capoverso 1 si applica altresi all’esercizio dei diritti su queste opere o parti di opere per quanto queste non determinino in modo rilevante il carattere specifico dell’opera d’archivio.

3 Se in merito ai diritti secondo il capoverso 1 e alla loro rimunerazione è stato con- cluso un accordo contrattuale prima della prima diffusione o entro i dieci anni suc- cessivi, solo le disposizioni contrattuali sono applicabili. Il capoverso 1 non si appli- ca ai diritti degli organismi di diffusione secondo l’articolo 37. Su domanda della società di gestione, gli organismi di diffusione e i terzi aventi diritto sono tenuti a fornirle informazioni sugli accordi contrattuali.

Art. 22è Utilizzazione di opere orfane

1 I diritti necessari per l’utilizzo di supporti audio o audiovisivi possono essere eser- citati soltanto tramite società di gestione autorizzate se:

a. l’utilizzo concerne fondi di archivi accessibili al pubblico o di archivi di or- ganismi di diffusione;

b. i titolari dei diritti sono sconosciuti o introvabili; e

c. i supporti audio o audiovisivi destinati all’utilizzo sono stati fabbricati o ri- prodotti in Svizzera almeno dieci anni prima.

2 Gli utenti sono tenuti ad annunciare alle società di gestione i supporti audio o audiovisivi che contengono opere orfane.

Art. 22c Diritto di mettere a disposizione opere musicali diffuse

1 Il diritto di mettere a disposizione opere musicali non teatrali contenute in emissio- ni radiotelevisive in connessione con la loro diffusione puo essere esercitato soltanto tramite società di gestione autorizzate se:

a. l’emissione è stata prodotta prevalentemente dall’organismo di diffusione stesso o su suo incarico;

b. l’emissione era dedicata a un tema non musicale predominante rispetto alla musica e annunciato prima dell’emissione secondo il modo abituale; e

c. la messa a disposizione non pregiudica la vendita di musica su supporti au¬dio o su offerte in linea di terzi.

2 Alle condizioni di cui al capoverso 1, il diritto alla riproduzione ai fini della messa a disposizione puo essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.

Art. 23 Licenza obbligatoria per l’allestimento di supporti audio

1 Se un’opera musicale, con o senza testo, è registrata in Svizzera o all’estero su un supporto audio ed è, in questa forma e con l’autorizzazione dell’autore, proposta al pubblico, alienata o altrimenti messa in circolazione, ogni fabbricante di supporti audio che abbia uno stabilimento industriale in Svizzera puo esigere dal titolare del diritto d’autore, contro compenso, la stessa autorizzazione per la Svizzera.

2 Il Consiglio federale puo prescindere dalla condizione dello stabilimento indu¬striale in Svizzera per le persone appartenenti a Stati che accordano la reciprocità.

Art. 24 Esemplari d’archivio e copie di sicurezza

1 Per assicurare la conservazione di un’opera, è lecito allestirne una copia. Un esem- plare dev’essere depositato in un archivio non accessibile al pubblico e designato come esemplare d’archivio.

1bis Le biblioteche, gli istituti d’insegnamento, i musei e gli archivi accessibili al pubblico possono allestire gli esemplari dell’opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali copie non perseguano uno scopo economico o commerciale.14

2 La persona che ha il diritto di usare un programma per computer puo farne una copia di sicurezza; non sono ammesse deroghe per contratto a tale facoltà.

Art. 24a15 Riproduzioni temporanee La riproduzione temporanea di un’opera è ammessa se:

a. è transitoria o accessoria;

b. è parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnico;

c. serve esclusivamente alla trasmissione in rete fra terzi mediante un inter- mediario o a un’utilizzazione legittima; e

d. è priva di significato economico proprio. Art. 24è16 Riproduzione ai fini di diffusione

1° lug. 2008 (RU 2008 2421; 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; 1° lug. 2008 (RU 2008 2421;

14 Introdotto dal n. I della

FF 2006 3135).

15 Introdotto dal n. I della

16 FF 2006 3135).

Introdotto dal n. I della

FF 2006 3135).

17 RS 784.40

LF del 5 ott. 2007, in vigore dal LF del 5 ott. 2007, in vigore dal LF del 5 ott. 2007, in vigore dal

1 Il diritto di riprodurre opere musicali non teatrali puo essere esercitato solo per il tramite di una società di gestione autorizzata se i supporti audio e audiovisivi dispo- nibili in commercio sono utilizzati ai fini di diffusione dagli organismi di diffusione che soggiacciono alla legge federale del 24 marzo 200617 sulla radiotelevisione.

2 Le riproduzioni allestite secondo il capoverso 1 non possono essere alienate né messe altrimenti in circolazione; devono essere allestite con mezzi propri dall’orga- nismo di diffusione. Vanno distrutte non appena hanno adempiuto il loro scopo. È fatto salvo l’articolo 11.

Art. 24c Utilizzazione da parte di disabili

1 Un’opera puo essere riprodotta in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione sensoriale dell’opera nella forma già pubblicata sia impossi- bile o difficoltosa.

2 Tali esemplari dell’opera possono essere allestiti e messi in circolazione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.

3 L’autore ha diritto a un compenso per la riproduzione e la messa in circolazione della sua opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell’allestimento di singoli esemplari.

4 Il diritto al compenso puo essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.

Art. 25 Citazioni

1 Sono lecite le citazioni tratte da opere pubblicate, nella misura in cui servano da commento, riferimento o dimostrazione e se la portata della citazione è giustificata dall’impiego fatto.

2 La citazione dev’essere indicata in quanto tale; la fonte, come l’autore, se vi è desi¬gnate, devono essere menzionati.

Art. 26 Cataloghi di musei, di esposizioni e di vendite all’asta

Nel catalogo pubblicato dall’amministrazione di una collezione accessibile al pub- blico è lecito riprodurre opere che si trovano in tale collezione; questa regola si applica anche alla pubblicazione di cataloghi di esposizioni e di vendite all’asta.

Art. 27 Opere ubicate su suolo accessibile al pubblico

1 È lecito riprodurre un’opera che, in modo permanente, sia situata o si affacci su suolo accessibile al pubblico; la riproduzione puo essere offerta al pubblico, alienata, diffusa o altrimenti messa in circolazione.

2 La riproduzione non puo essere tridimensionale e non deve essere utilizzabile agli stessi fini dell’originale.

Art. 28 Servizi d’attualità

1 Per i rendiconti sugli avvenimenti d’attualità è lecito registrare, riprodurre, presen- tare, diffondere e mettere in circolazione o altrimenti far vedere o udire le opere viste o udite in occasione dell’avvenimento, nella misura in cui lo scopo informativo lo giustifichi.

2 A scopo informativo su questioni d’attualità è lecito riprodurre, mettere in circola- zione e diffondere o ritrasmettere brevi estratti di articoli di giornale o di relazioni radiofoniche o televisive; l’estratto dev’essere indicato; la fonte e l’autore, se vi è designato, devono essere menzionati.

Capitolo 6: Durata della protezione Art. 29 In generale

1 Un’opera, fissa o meno, è protetta dal diritto d’autore dal momento in cui è creata.

2 La protezione si estingue:

a. 50 anni dopo la morte dell’autore per i programmi per computer;

b. 70 anni dopo la morte dell’autore per ogni altro genere di opere.

3 La protezione si estingue quando deve presumersi che l’autore è deceduto da più di 50, rispettivamente 70 anni.

Art. 30 Coautori

1 Se l’opera è stata creata da più persone (art. 7), la protezione si estingue:

a. 50 anni dopo la morte dell’ultimo coautore superstite per i programmi per computer;

b. 70 anni dopo la morte dell’ultimo coautore superstite per ogni altro genere di opere.

2 Se i singoli contributi possono essere disgiunti, la protezione dei contributi utiliz- zabili singolarmente si estingue 50, rispettivamente 70 anni dopo la morte dell’au- tore.

3 Per calcolare la durata di protezione delle pellicole cinematografiche e di altre opere audiovisive è presa in considerazione soltanto la data di morte del regista.

Art. 31 Autore ignoto

1 Se l’autore è ignoto, la protezione dell’opera si estingue 70 anni dopo la sua pub- blicazione o, se essa è stata pubblicata a dispense, 70 anni dopo la pubblicazione dell’ultima dispensa.

2 Se l’identità dell’autore è divenuta di pubblica ragione prima della scadenza del termine precitato, la protezione dell’opera si estingue:

a. 50 anni dopo la morte dell’autore per i programmi per computer;

b. 70 anni dopo la morte dell’autore per ogni altro genere di opere.

Art. 32 Calcolo

La durata della protezione si calcola dal 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuto il fatto determinante per il computo.

Titolo terzo: Diritti di protezione affini Art. 33 Diritti dell’artista interprete

1 È artista interprete la persona fisica che esegue un’opera o un’espressione del fol- clore o che partecipa sul piano artistico a tale esecuzione.

2 L’artista interprete ha il diritto esclusivo di:

a. far vedere o udire altrove la sua prestazione, o la relativa fissazione, diretta- mente o mediante un procedimento qualsiasi, oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;

b. trasmettere la sua prestazione per radio, televisione o mediante procedimenti analoghi, anche mediante circuiti, o ritrasmettere la prestazione trasmessa per mezzo di installazioni tecniche il cui titolare non è l’organismo di diffu- sione d’origine;

c. registrare la sua prestazione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati e riprodurre tali registrazioni;

d. offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari riprodotti della sua prestazione;

e. far vedere o udire la sua prestazione, o la relativa fissazione, quando è diffu¬sa, ritrasmessa o messa a disposizione.

Art. 33a Diritti della personalità dell’artista interprete

1 L’artista interprete ha il diritto al riconoscimento della sua qualità di interprete per le sue prestazioni.

2 La tutela dell’artista interprete da pregiudizi alle sue prestazioni è retta dagli arti- coli 28-281 del Codice civile .

Art. 34 Pluralità di artisti interpreti

1 Se più persone hanno partecipato sul piano artistico all’esecuzione di un’opera, i diritti di protezione affini secondo le regole dell’articolo 7 spettano loro in comune.

2 Se gli artisti interpreti si esibiscono come gruppo, sotto un nome comune, il rap- presentante designato dal gruppo è abilitato ad esercitare i diritti dei membri. Fintan- to che il gruppo non ha designato un rappresentante, l’organizzatore, il produttore di supporti audio o audiovisivi o supporti di dati oppure l’organismo di diffusione pos¬sono esercitare tali diritti.

3 Se la prestazione è effettuata da un coro o da un’orchestra o nell’ambito di uno spettacolo scenico, per un’utilizzazione ai sensi dell’articolo 33 è necessario il consenso delle persone seguenti:

a. i solisti;

b. il direttore;

c. il regista;

d. il rappresentante designato dal gruppo di artisti secondo il capoverso 2.

4 Chi ha il diritto di utilizzare un’esibizione su supporti audiovisivi è considerato abilitato a permettere a terzi di renderla accessibile in modo che ognuno possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta.

5 In mancanza di pertinenti disposizioni statutarie o contrattuali, i rapporti tra le persone abilitate ad esercitare i diritti secondo i capoversi 2 e 4 e gli artisti da esse rappresentati sono retti dalle norme sulla gestione d’affari senza mandato.

Art. 35 Diritto a compenso per l’utilizzazione di supporti audio

o audiovisivi

1 L’artista interprete ha diritto a un compenso qualora supporti audio o audiovisivi disponibili in commercio siano utilizzati ai fini di diffusione, ritrasmissione, rice- zione pubblica (art. 33 cpv. 2 lett. e) o rappresentazione.

2 Il produttore del supporto utilizzato puo esigere un’equa parte del compenso spet- tante all’artista interprete.

3 I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate.

4 Gli artisti interpreti stranieri senza residenza abituale in Svizzera hanno diritto a compenso soltanto se appartengono a uno Stato che accorda la reciprocità.

Art. 36 Diritti del produttore di supporti audio o audiovisivi Il produttore di supporti audio o audiovisivi ha il diritto esclusivo di:

a. riprodurre le registrazioni e offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti;

b. mettere a disposizione le registrazioni mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta.

Art. 37 Diritti degli organismi di diffusione L’organismo di diffusione ha il diritto esclusivo di:

a. ritrasmettere l’emissione;

b. far vedere o udire l’emissione;

c. registrare l’emissione su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati e riprodurre tali registrazioni;

d. offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti dell’emissione;

e. mettere a disposizione la sua emissione mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta.

Art. 38 Trasferimento dei diritti, esecuzione forzata e limiti della protezione

L’articolo 12 capoverso 1 e l’articolo 13 nonché i capitoli 4 e 5 del Titolo secondo si applicano per analogia ai diritti degli artisti interpreti, dei produttori di supporti audio o audiovisivi e degli organismi di diffusione.

Art. 39 Durata della protezione

1 La protezione inizia con l’esecuzione dell’opera o dell’espressione del folclore da parte dell’artista interprete, con la pubblicazione dei supporti audio o audiovisivi o con il loro allestimento, se non sono stati oggetto di una pubblicazione, oppure con la diffusione dell’emissione; si estingue dopo 50 anni. 1bls Il diritto dell’artista interprete al riconoscimento della sua qualità di interprete secondo l’articolo 33a capoverso 1 si estingue con il suo decesso ma non prima dello scadere del termine di protezione di cui al capoverso 1.

2 La durata della protezione si calcola dal 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuto il fatto determinante per il computo.

Titolo terzo a:

Protezione dei provvedimenti tecnici e delle informazioni sulla gestione dei diritti

Art. 39a Protezione dei provvedimenti tecnici

1 I provvedimenti tecnici efficaci destinati alla protezione delle opere e di altri ogget- ti protetti non devono essere elusi.

2 Sono considerati provvedimenti tecnici efficaci ai sensi del capoverso 1 le tecnolo- gie e i dispositivi quali i controlli relativi all’accesso e alle copie, i sistemi di crip- taggio, i sistemi di distorsione e altri sistemi di trasformazione destinati e atti a impedire o limitare impieghi non autorizzati di opere e di altri oggetti protetti.

3 È vietato produrre, importare, offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione, dare in locazione, lasciare in uso, pubblicizzare o possedere a scopo di lucro dispositivi, prodotti o componenti e fornire servizi che:

a. sono oggetto di un’azione promozionale, pubblicitaria o commerciale volta a eludere i provvedimenti tecnici efficaci;

b. a prescindere dall’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci, hanno solo una finalità o utilità commerciale limitata; o

c. sono progettati, prodotti, adattati o forniti principalmente allo scopo di con- sentire o facilitare l’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci.

4 Il divieto di elusione non puo essere fatto valere nei confronti di chi elude i prov-vedimenti tecnici efficaci esclusivamente allo scopo di procedere a un’utilizzazione legalmente autorizzata.

Art. 39b Osservatorio dei provvedimenti tecnici 1 Il Consiglio federale istituisce un servizio specializzato che:

a. osserva gli effetti dei provvedimenti tecnici (art. 39a cpv. 2) sulle restrizioni del diritto d’autore disciplinate negli articoli 19-28 e riferisce sulle sue os- servazioni;

b. funge da organismo di collegamento tra gli utenti e i consumatori e fra gli utilizzatori dei provvedimenti tecnici e promuove soluzioni concertate.

2 Il Consiglio federale disciplina nei dettagli i compiti e l’organizzazione del servi- zio. Puo prevedere che quest’ultimo abbia facoltà di ordinare provvedimenti se l’in¬teresse pubblico protetto dalle restrizioni del diritto d’autore lo esige.

Art. 39c Protezione delle informazioni sulla gestione dei diritti

1 Le informazioni sulla gestione dei diritti d’autore e dei diritti di protezione affini non devono essere rimosse o alterate.

2 Le informazioni elettroniche che consentono di identificare opere e altri oggetti protetti o che spiegano le modalità e le condizioni della loro utilizzazione, nonché i numeri o i codici che rappresentano tali informazioni sono protetti se l’elemento d’informazione:

a. è apposto su supporti audio, audiovisivi o supporti di dati; o

b. appare in relazione con una comunicazione senza supporto fisico di un’opera o di un altro oggetto protetto.

3 Le opere o altri oggetti protetti le cui informazioni sulla gestione dei diritti d’autore e dei diritti di protezione affini sono state rimosse o alterate non possono essere riprodotte, importate, offerte al pubblico, alienate o messe altrimenti in circolazione, né essere diffuse, fatte vedere o udire o essere messe a disposizione in questa forma.

Titolo quarto: Società di gestione Capitolo 1:

Ambiti di gestione soggetti alla sorveglianza della Confederazione Art. 40

1 Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione:

a. la gestione dei diritti esclusivi d’esecuzione e diffusione delle opere musicali non teatrali nonché di registrazione di tali opere su supporti audio o audio- visivi;

abis. l’esercizio di diritti esclusivi secondo gli articoli 22, 22a – 22c e 24b;

b. l’esercizio dei diritti al compenso previsti negli articoli 13, 20, 24c e 35.

2 Se l’interesse pubblico lo esige, il Consiglio federale puo sottoporre alla sorve- glianza della Confederazione altri ambiti di gestione.

3 La gestione personale dei diritti esclusivi secondo il capoverso 1 lettera a da parte dell’autore o dei suoi eredi non sottostà alla sorveglianza della Confederazione.

Capitolo 2: Autorizzazione Art. 41 Principio

Chi gestisce diritti che sottostanno alla sorveglianza della Confederazione dev’essere titolare di un’autorizzazione dell’Istituto federale della proprietà intellettuale39.

Art. 42 Condizioni

1 Le autorizzazioni sono accordate soltanto alle società di gestione che:

a. sono costituite secondo il diritto svizzero, hanno sede in Svizzera e dirigono gli affari dalla Svizzera;

b. hanno per scopo principale la gestione di diritti d’autore o di diritti di prote- zione affini;

c. sono accessibili a tutti i titolari di tali diritti;

d. concedono agli autori e agli artisti interpreti un diritto di partecipazione ap- propriato alle decisioni della società;

e. offrono garanzia, in particolare sulla base degli statuti, che siano rispettate le disposizioni legali;

f. lasciano presumere una gestione efficace ed economica.

2 Di norma è accordata l’autorizzazione a una sola società per categoria di opere e a una sola società per i diritti di protezione affini.

Art. 43 Durata; pubblicazione

1 L’autorizzazione è accordata per cinque anni; alla scadenza di essere rinnovata per cinque anni.

2 La concessione, il rinnovo, la modificazione, la revoca e il non rizzazione sono pubblicati.

Capitolo 3: Obblighi delle società di gestione

ogni periodo, puo rinnovo dell’auto-

Art. 44 Obbligo di gestione

Nei confronti dei titolari dei diritti, le società di gestione sono obbligate ad esercitare i diritti attinenti al loro ambito d’attività.

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 45 Principi della gestione

1 Le società di gestione esercitano la propria attività secondo i principi di un’ammi- nistrazione sana ed economica.

2 Sono obbligate ad adempiere le loro funzioni secondo regole fisse e nel rispetto della parità di trattamento.

3 Non possono avere fine di lucro.

4 Nella misura del possibile concludono contratti di reciprocità con società di gestio- ne estere.

Art. 46 Obbligo di applicare tariffe

1 Le società di gestione allestiscono tariffe per riscuotere le indennità da esse riven- dicate.

2 Negoziano il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti.

3 Sottopongono per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (art. 55) e pubblicano le tariffe approvate.

Art. 47 Tariffa comune

1 Le società di gestione che esercitano la propria attività nello stesso settore devono fissare, secondo principi uniformi, una tariffa comune per ogni tipo di utilizzazione d’opere o di prestazione di artista interprete, nonché designare una di loro come organo comune per l’incasso.

2 Il Consiglio federale puo emanare disposizioni complementari per disciplinare la loro collaborazione.

Art. 48 Principi della ripartizione

1 Le società di gestione devono fissare un regolamento di ripartizione e sottoporlo per approvazione all’autorità di sorveglianza (art. 52 cpv. 1).

2 L’utilizzazione di parti del prodotto della gestione per fini di previdenza sociale e di promozione di attività culturali richiede l’approvazione dell’organo supremo della società.

Art. 49 Ripartizione del prodotto della gestione

1 Le società ripartiscono il prodotto della loro gestione proporzionalmente al reddito di ogni opera e di ogni prestazione. Devono intraprendere tutto quanto si puo ragio- nevolmente pretendere da loro per identificare gli aventi diritto.

2 Se tale ripartizione comporta spese eccessive, le società di gestione possono pro- cedere a valutazioni per determinare il reddito effettivo; le valutazioni devono essere fondate su criteri controllabili e adeguati.

3 Il prodotto della gestione dev’essere ripartito tra l’avente diritto originario e gli altri aventi diritto in modo tale che un’equa parte spetti di norma all’autore e all’artista interprete. È consentita un’altra ripartizione se le spese fossero eccessive.

4 Il regolamento di ripartizione non infirma gli accordi contrattuali tra il titolare ori- ginario dei diritti e terzi.

Art. 50 Obbligo d’informare e di rendere conto

Le società di gestione devono fornire all’autorità di sorveglianza tutte le informa- zioni utili e metterle a disposizione tutti i documenti necessari per l’attuazione della sorveglianza, nonché presentarle un rapporto annuo sull’esercizio precedente.

Capitolo 4: Obbligo di informare le società di gestione Art. 51

1 Nella misura in cui si possa ragionevolmente pretenderlo da loro, gli utenti d’opere devono fornire alle società di gestione le informazioni di cui esse abbisognano per fissare e applicare le tariffe nonché per ripartire il prodotto della gestione.

2 Le società di gestione sono tenute al segreto commerciale.

Capitolo 5: Sorveglianza sulle società di gestione Sezione 1: Sorveglianza della gestione

Art. 52 Autorità di sorveglianza

1 L’Istituto federale della proprietà intellettuale (autorità di sorveglianza) esercita la sorveglianza sulle società di gestione.

2 …40

Art. 53 Estensione della sorveglianza

1 L’autorità di sorveglianza controlla l’attività delle società di gestione e vigila affin- ché adempiano i loro obblighi. Esamina e approva il loro rapporto d’attività.

2 Puo emanare istruzioni sull’obbligo d’informare (art. 50).

3 Per esercitare le sue funzioni, puo far capo a persone estranee all’amministrazione federale; esse sono tenute al segreto.

Art. 54 Misure in caso di violazione degli obblighi

Se una società di gestione non adempie gli obblighi, l’autorità di sorveglianza le assegna un termine congruo per regolarizzare la situazione; se il termine non è rispettato, prende i provvedimenti necessari.

Se una società di gestione non si conforma alle decisioni, l’autorità di sorveglianza puo, dopo diffida, limitare o revocare l’autorizzazione.

L’autorità di sorveglianza puo pubblicare, a spese della società di gestione, le decisioni cresciute in giudicato.

Sezione 2: Sorveglianza delle tariffe

Art. 55 Commissione arbitrale federale per la gestione

dei diritti d’autore e dei diritti affini

1 La Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini (Commissione arbitrale) è competente per l’approvazione delle tariffe delle società di gestione (art. 46).

2 Il Consiglio federale ne nomina i membri. Disciplina l’organizzazione e la proce- dura della Commissione arbitrale nell’ambito della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

3 La Commissione arbitrale decide senza ricevere istruzioni; le persone responsabili del segretariato della Commissione sono subordinate in quest’attività al presidente della Commissione.

Art. 56 Composizione della Commissione arbitrale

1 La Commissione arbitrale si compone di un presidente, di due assessori, di due supplenti e di altri membri.

2 Gli altri membri sono proposti dalle società di gestione e dalle associazioni che rappresentano gli utenti d’opere e prestazioni.

Art. 57 Quorum

1 La Commissione arbitrale pronuncia nella composizione di cinque membri: il pre¬sidente, due assessori e due altri membri.

2 Questi ultimi sono designati per ogni singola vertenza dal presidente e devono essere competenti in materia. Uno è scelto tra i membri proposti dalle società di gestione, l’altro tra i membri proposti dalle associazioni di utenti.

3 L’appartenenza ad una società di gestione o ad un’associazione di utenti non costi- tuisce di per sé motivo di ricusa dei membri designati per la loro competenza in materia.

Art. 58 Sorveglianza amministrativa

1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia è l’autorità di sorveglianza ammini- strativa della Commissione arbitrale.

2 La Commissione arbitrale fa rapporto ogni anno al Dipartimento sulla sua attività. Art. 59 Approvazione delle tariffe

1 La Commissione arbitrale approva la tariffa che le è sottoposta se la struttura e le singole clausole sono adeguate.

2 Dopo aver sentito la società di gestione che partecipa alla procedura e le associa- zioni di utenti (art. 46 cpv. 2), essa puo modificare la tariffa.

3 Le tariffe approvate con decisione cresciuta in giudicato vincolano il giudice. Art. 60 Principio dell’adeguatezza

1 Per il calcolo dell’indennità, devono essere tenuti in considerazione:

a. le entrate conseguite dall’utente per mezzo dell’utilizzazione dell’opera, del¬la prestazione, dei supporti audio o audiovisivi o dell’emissione oppure, a ti- tolo sussidiario, le spese relative all’utilizzazione;

b. il numero e il genere delle opere, delle prestazioni, dei supporti audio o au- diovisivi o delle emissioni utilizzati;

c. la proporzione esistente tra le opere, prestazioni, supporti audio o audiovisivi o emissioni protetti e quelli non protetti, nonché rispetto ad altre prestazioni.

2 L’indennità ammonta di norma al 10 per cento al massimo delle entrate o spese d’utilizzazione per i diritti d’autore e al 3 per cento al massimo per i diritti affini; essa deve tuttavia essere fissata in modo da garantire agli aventi diritto una remune- razione adeguata mediante una gestione razionale.

3 L’utilizzazione d’opere secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera b sottostà a tariffe preferenziali.

Titolo quinto: Protezione giuridica Capitolo 1: Protezione di diritto civile

Art. 61 Azione d’accertamento

Chi prova d’avere un interesse legittimo puo promuovere un’azione intesa a fare accertare l’esistenza o l’assenza di un diritto o di un rapporto giuridico disciplinato dalla presente legge.

Art. 62 Azione d’esecuzione di una prestazione

1 Chi è leso o rischia di essere leso nel suo diritto d’autore o nel suo diritto affine di protezione puo chiedere al giudice:

a. di proibire una lesione imminente;

b. di far cessare una lesione attuale;

c. di obbligare il convenuto a indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i de- stinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.

1bis Vi è rischio di lesione dei diritti d’autore o dei diritti di protezione affini in particolare nel caso degli atti di cui agli articoli 39a capoversi 1 e 3 e 39c capo- versi 1 e 3.

2 Sono salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni volte al risarcimento, alla riparazione morale, nonché alla consegna dell’utile giusta le disposizioni della gestione d’affari senza mandato.

3 Chi dispone di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all’azione, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire nell’azione per far valere il proprio danno.

Art. 63 Confisca

1 Il giudice puo ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione degli oggetti fabbricati illecitamente o delle installazioni, degli apparecchi e degli altri mezzi che servono prevalentemente alla loro fabbricazione.

2 Fanno eccezione le opere architettoniche già realizzate. Art. 64

Art. 65 Provvedimenti cautelari

Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari puo in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per:

a. assicurare le prove;

b. accertare la provenienza degli oggetti allestiti o messi in circolazione ille- citamente;

c. salvaguardare lo stato di fatto; o

d. attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della tur- bativa.

Art. 66 Pubblicazione della sentenza

Su richiesta della parte vincente, il giudice puo ordinare la pubblicazione della sen- tenza a spese della parte soccombente. Esso fissa modo ed estensione della pubbli- cazione.

Art. 66a49 Trasmissione delle sentenze

Le autorità giudiziarie trasmettono all’Istituto, gratuitamente e in copia integrale, le sentenze passate in giudicato.

Capitolo 2: Disposizioni penali

Art. 67 Violazione del diritto d’autore

1 A querela della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:50

a. utilizza un’opera sotto una designazione falsa o diversa da quella decisa dall’autore;

b. pubblica un’opera;

c. modifica un’opera;

d. utilizza un’opera per creare un’opera di seconda mano;

e. allestisce esemplari di un’opera mediante un procedimento qualsiasi;

f. offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari di un’opera;

g. recita, rappresenta o esegue un’opera direttamente o mediante un procedi- mento qualsiasi oppure la fa vedere o udire altrove;

gbis.51 mette a disposizione un’opera mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;

Introdotto dal n. 1 dell’all alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

Introdotta dall’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

h. diffonde un’opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche me- diante circuiti, o la ritrasmette con impianti tecnici il cui titolare non è l’or- ganismo di diffusione d’origine;

i. 52 fa vedere o udire un’opera messa a disposizione, diffusa o ritrasmessa;

k.53 si rifiuta d’indicare all’autorità competente la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, non- ché i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commer- ciali;

l. dà in locazione un programma per computer.

2 Se l’autore dell’infrazione ha agito per mestiere, si procede d’ufficio. La pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.54

Art. 68 Omissione dell’indicazione della fonte

Chiunque, nei casi previsti dalla legge (art. 25 e 28), omette intenzionalmente d’in- dicare la fonte utilizzata e, sempre che vi sia designato, l’autore è, a querela della parte lesa, punito con la multa.

Art. 69 Lesione di diritti di protezione affini

1 A querela della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:55

a. diffonde la prestazione di un artista interprete (prestazione) per radio, tele- visione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti;

b. registra una prestazione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati;

c. offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari ripro- dotti di una prestazione;

d. ritrasmette la prestazione con impianti tecnici il cui titolare non è l’organi- smo di diffusione d’origine;

e. 56 fa vedere o udire una prestazione messa a disposizione, diffusa o ritras- messa;

Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).

ebis. utilizza una prestazione sotto falso nome o sotto un nome diverso dal nome d’arte scelto dall’artista interprete;

eter. mette a disposizione mediante un procedimento qualsiasi una prestazione, un supporto audio o audiovisivo o un’emissione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;

f. riproduce un supporto audio o audiovisivo o offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti;

g. ritrasmette un’emissione;

h. registra un’emissione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di da- ti;

i. riproduce un’emissione registrata su un supporto audio o audiovisivo o su un supporto di dati o mette altrimenti in circolazione tali esemplari riprodotti;

k. rifiuta d’indicare all’autorità competente la provenienza e la quantità dei supporti in suo possesso sui quali è registrata una prestazione protetta ai sen- si degli articoli 33, 36 o 37, illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.

2 Se l’autore dell’infrazione ha agito per mestiere, si procede d’ufficio. La pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 69a Violazione della protezione dei provvedimenti tecnici

e delle informazioni sulla gestione dei diritti

1 A querela della parte lesa, è punito con la multa chiunque intenzionalmente e ille- citamente:

a. elude i provvedimenti tecnici efficaci secondo l’articolo 39a capoverso 2 con l’intenzione di procedere a un’utilizzazione legalmente non autorizzata di opere o di altri oggetti protetti;

b. produce, importa, offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione, dà in locazione, lascia in uso, pubblicizza o possiede a scopo di lucro dispo- sitivi, prodotti o componenti o fornisce servizi che:

1. sono oggetto di un’azione promozionale, pubblicitaria o commerciale volta a eludere i provvedimenti tecnici efficaci,

2. a prescindere dall’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci, hanno so¬lo una finalità o utilità commerciale limitata, o

3. sono progettati, prodotti, adattati o forniti principalmente allo scopo di consentire o facilitare l’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci;

c. rimuove o altera informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti d’autore e dei diritti di protezione affini secondo l’articolo 39b capoverso 2;

d. riproduce, importa, offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazio- ne, diffonde, fa vedere o udire o mette a disposizione opere o altri oggetti protetti le cui informazioni sulla gestione dei diritti secondo l’articolo 39c capoverso 2 sono state rimosse o alterate.

2 Se ha agito per mestiere, l’autore dell’infrazione è perseguito d’ufficio. La pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria.

3 Gli atti di cui al capoverso 1 lettere c e d sono punibili solo se sono compiuti da una persona che sa o che, secondo le circostanze, è tenuta a sapere che in tal modo commette, rende possibile, facilita o dissimula la violazione di un diritto d’autore o di un diritto di protezione affine.

Art. 70 Esercizio illecito di diritti

Chiunque, senza essere titolare dell’autorizzazione richiesta (art. 41), fa valere diritti d’autore o diritti di protezione affini la cui gestione sottostà alla sorveglianza della Confederazione (art. 40) è punito con la multa.

Art. 71 Infrazioni commesse nell’azienda

Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale ammini- strativo si applicano alle infrazioni commesse nell’azienda, da mandatari e simili.

Art. 72 Confisca nel procedimento penale

Le opere architettoniche realizzate non possono essere confiscate giusta l’articolo 69 del Codice penale .

Art. 73 Perseguimento penale

1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

2 Le infrazioni ai sensi dell’articolo 70 sono perseguite e giudicate dall’Istituto fede¬rale della proprietà intellettuale conformemente alla legge federale del 22 marzo 197466 sul diritto penale amministrativo.

Capitolo 3:67 Ricorso al Tribunale amministrativo federale Art. 74

1 Contro le decisioni dell’autorità di sorveglianza e della Commissione arbitrale è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

2 I ricorsi contro le decisioni della Commissione arbitrale hanno effetto sospensivo soltanto se il giudice dell’istruzione del Tribunale amministrativo federale lo decide, d’ufficio o ad istanza di parte.

Capitolo 4: Intervento dell’Amministrazione delle dogane Art. 7568 Denuncia di merci sospette

1 L’Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare i titolari dei diritti d’autore o dei diritti di protezione affini, nonché le società di gestione autorizzate, qualora si sospetti l’imminente importazione, esportazione o transito di merci la cui immissione sul mercato viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o di diritti di protezione affini.

2 In tali casi, l’Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere le merci per tre giorni feriali, affinché le persone autorizzate possano presentare una domanda secondo l’articolo 76 capoverso 1.

Art. 76 Domanda d’intervento

1 Il titolare di diritti d’autore o di diritti di protezione affini, il titolare di una relativa licenza legittimato all’azione o una società di gestione autorizzata che abbiano indizi concreti per ritenere imminente l’importazione, l’esportazione o il transito di merci la cui immissione sul mercato viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o di diritti di protezione affini possono chiedere per scritto all’Amministrazione delle dogane di rifiutare lo svincolo delle merci.69

2 Il richiedente fornisce all’Amministrazione delle dogane le indicazioni necessarie per decidere in merito alla richiesta. Egli le rimette in particolare una descrizione precisa dei prodotti.

3 L’Amministrazione delle dogane decide definitivamente sulla domanda. Puo riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

Art. 77 Ritenzione della merce

1 Se, in seguito a una domanda secondo l’articolo 76 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all’importazione, all’esportazione

0 al transito viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o di diritti di protezione affini, l’Amministrazione delle dogane lo comunica al richie- dente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.

2 L’Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentire al richiedente di chiedere provvedimenti cautelari.

3 In casi motivati, puo trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. Art. 77a12 Campioni

1 Durante la ritenzione della merce, l’Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta.

2 Le spese per il prelievo e l’invio dei campioni sono a carico del richiedente.

3 Dopo l’esame, i campioni, sempre che cio sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

Art. 77b Tutela dei segreti di fabbricazione e d’affari

1 Contemporaneamente alla comunicazione di cui all’articolo 77 capoverso 1, l’Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni e della possibilità di ispezionarli secon- do l’articolo 77a capoverso 1.

2 Il dichiarante, detentore o proprietario puo chiedere di essere presente durante l’ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d’affari.

3 L’Amministrazione delle dogane puo, su richiesta motivata del dichiarante, deten- tore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni.

Art. 77c74 Domanda di distruzione della merce

1 Insieme con la domanda di cui all’articolo 76 capoverso 1, il richiedente puo chiedere per scritto all’Amministrazione delle dogane di distruggere la merce.

2 Se è presentata una domanda di distruzione della merce secondo il capoverso 1, l’Amministrazione delle dogane ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario della merce nella comunicazione di cui all’articolo 77 capoverso 1.

3 La domanda di distruzione della merce non implica un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l’articolo 77 capoversi 2 e 3.

Art. 77d75 Consenso

1 Per la distruzione della merce è necessario il consenso del dichiarante, detentore o proprietario.

2 Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone esplicitamente alla distruzione della merce entro i termini di cui all’articolo 77 capoversi 2 e 3.

Art. 77e76 Mezzi probatori

Prima di distruggere la merce, l’Amministrazione delle dogane preleva campioni e li conserva come prova per un’eventuale azione per risarcimento dei danni.

Art. 77f Risarcimento

1 Se la distruzione della merce si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno.

2 Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzio¬ne della merce, il richiedente non puo essere chiamato a rispondere del danno nem- meno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.

Art. 77g78 Spese

1 Le spese per la distruzione della merce sono a carico del richiedente.

2 Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell’articolo 77e decide il giudice nell’ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l’articolo 77/ capoverso 1.

74 Introdotto dal n. 1 dell’all alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2551; FF 2006 1).

75 Introdotto dal n. 1 dell’all alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2551; FF 2006 1).

76 Introdotto dal n. 1 dell’all alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2551; FF 2006 1).

77 Introdotto dal n. 1 dell’all alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2551; FF 2006 1).

78 Introdotto dal n. 1 dell’all alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 77h19 Dichiarazione di responsabilità e risarcimento

1 Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione della merce, l’Amministrazione delle dogane puo subordinare la ritenzione della merce a una dichiarazione di re¬sponsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l’Amministra¬zione delle dogane puo, in casi motivati, chiedere al richiedente un’adeguata garan- zia.

2 Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni.

Titolo sesto: Disposizioni finali

Capitolo 1: Esecuzione e abrogazione del diritto previgente

Art. 78 Disposizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 79 Abrogazione di leggi federali

Sono abrogate:

a. la legge federale del 7 dicembre 1922 concernente il diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche;

b. la legge federale del 25 settembre 1940 concernente la riscossione dei dirit¬ti d’autore.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie Art. 80 Oggetti protetti esistenti

1 La presente legge si applica anche a opere, prestazioni, supporti audio e audiovisivi nonché ad emissioni creati prima della sua entrata in vigore.

2 Se l’utilizzazione di un’opera, di una prestazione, di un supporto audio o audio¬visivo o di un’emissione, lecita secondo il diritto previgente, è vietata dalla presente legge, l’utilizzazione iniziata prima dell’entrata in vigore della presente legge puo essere portata a termine.

Art. 81 Contratti esistenti

I contratti relativi ai diritti d’autore e ai diritti di protezione affini, conclusi prima dell’entrata in vigore della presente legge, come pure gli atti di disposizione effet- tuati in virtù di tali contratti, rimangono efficaci secondo le norme del diritto previ- gente.

Salvo patto contrario, questi contratti non sono applicabili ai diritti introdotti dalla presente legge.

Art. 81a Legittimazione all’azione dei titolari di licenza

Gli articoli 62 capoverso 3 e 65 capoverso 5 sono applicabili unicamente ai contratti di licenza conclusi o confermati dopo l’entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2007 della presente legge.

Art. 82 Autorizzazioni per la gestione di diritti d’autore

Le società di gestione di diritti d’autore ammesse ad esercitare la propria attività in virtù della legge federale del 25 settembre 1940 concernente la riscossione dei diritti d’autore devono chiedere una nuova autorizzazione (art. 41) entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 83 Tariffe

1 Le tariffe delle società di gestione autorizzate che sono state approvate secondo il diritto previgente rimangono in vigore fino allo spirare della loro durata di validità.

2 I compensi previsti negli articoli 13, 20 e 35 sono dovuti a contare dall’entrata in vigore della presente legge; possono essere rivendicati dopo l’approvazione della tariffa corrispondente.

Capitolo 3: Referendum ed entrata in vigore Art. 84

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 1993 Art. 74 cpv. 1: 1° gennaio 1994

40 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).

6676 RS 313.0

67 Nuovo testo giusta il n. 19 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

68 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

69 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

72 Introdotto dal n. 1 dell’all alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

79 Introdotto dal n. 1 dell’all alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

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