L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20071,
decreta:
I
La legge del 25 giugno 19542 sui brevetti è modificata come segue:
Art. 8a cpv. 2, secondo periodo
2 … È fatto salvo l’articolo 9a capoverso 3.
Art. 8b, secondo periodo
… Sono fatti salvi gli articoli 1a capoverso 1 e 9a capoverso 3.
Art. 9a
1 Se una merce protetta da brevetto è immessa in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, tale merce può essere importata e utilizzata o rivenduta in Svizzera a titolo professionale.
2 Se un dispositivo che consente l’applicazione di un procedimento protetto da brevetto è immesso in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, il primo e ogni successivo acquirente del dispositivo sono autorizzati ad applicare tale procedimento.
3 Se materiale biologico protetto da brevetto è immesso in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, tale materiale può essere importato e riprodotto in Svizzera nella misura necessaria per consentirne l’utilizzazione cui è destinato. Il materiale così ottenuto non può essere utilizzato per un’ulteriore riproduzione. È fatto salvo l’articolo 35a.
4 Se una merce protetta da brevetto è immessa in commercio al di fuori dello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso e la protezione brevettuale riveste un’importanza secondaria in considerazione delle caratteristiche funzionali della merce, questa può essere importata a titolo professionale. Se il titolare del brevetto non rende verosimile il contrario, si presume che la protezione brevettuale rivesta un’importanza secondaria.
5 Nonostante i capoversi 1–4, una merce protetta da brevetto può essere immessa in commercio in Svizzera soltanto con il consenso del titolare del brevetto se, in Svizzera o nel Paese di immissione in commercio, il prezzo di tale merce è stabilito dallo Stato.
II
La legge del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 3
Abrogato
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008 Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008
La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Alain Berset
Il segretario: Philippe Schwab
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 16 aprile 2009
2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2009.
29 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova