Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti (Modifica del 19 dicembre 2008)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20071,

decreta:

I

La legge del 25 giugno 19542 sui brevetti è modificata come segue:

Art. 8a cpv. 2, secondo periodo

2 … È fatto salvo l’articolo 9a capoverso 3.

Art. 8b, secondo periodo

… Sono fatti salvi gli articoli 1a capoverso 1 e 9a capoverso 3.

Art. 9a

1 Se una merce protetta da brevetto è immessa in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, tale merce può essere importata e utilizzata o rivenduta in Svizzera a titolo professionale.

2 Se un dispositivo che consente l’applicazione di un procedimento protetto da brevetto è immesso in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, il primo e ogni successivo acquirente del dispositivo sono autorizzati ad applicare tale procedimento.

3 Se materiale biologico protetto da brevetto è immesso in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, tale materiale può essere importato e riprodotto in Svizzera nella misura necessaria per consentirne l’utilizzazione cui è destinato. Il materiale così ottenuto non può essere utilizzato per un’ulteriore riproduzione. È fatto salvo l’articolo 35a.

4 Se una merce protetta da brevetto è immessa in commercio al di fuori dello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso e la protezione brevettuale riveste un’importanza secondaria in considerazione delle caratteristiche funzionali della merce, questa può essere importata a titolo professionale. Se il titolare del brevetto non rende verosimile il contrario, si presume che la protezione brevettuale rivesta un’importanza secondaria.

5 Nonostante i capoversi 1–4, una merce protetta da brevetto può essere immessa in commercio in Svizzera soltanto con il consenso del titolare del brevetto se, in Svizzera o nel Paese di immissione in commercio, il prezzo di tale merce è stabilito dallo Stato.

II

La legge del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 3

Abrogato

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008 Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alain Berset

Il segretario: Philippe Schwab

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 16 aprile 2009

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2009.

29 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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