Legge federale del 20 marzo 1975 sulla protezione delle novità vegetali (stato 1° gennaio 2011)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 64 e 64bis della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 19744, decreta:

Capitolo I. Disposizioni generali

Art. 1 6 Oggetto

La presente legge disciplina la protezione delle nuove varietà in esecuzione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 19617 per la protezione delle novità vegetali.

Art. 2 8 Definizioni

1 Per varietà s’intende una comunità vegetale all’interno di un unico taxon botanico del grado più basso conosciuto il quale puo essere:

a. definito mediante le caratteristiche risultanti da un determinato genotipo o da una determinata combinazione di genotipi;

b. distinto almeno per una delle caratteristiche di cui alla lettera a da ogni altra comunità vegetale; e

c. considerato un’unità, data la sua idoneità a moltiplicarsi senza alterazioni.

2 Una varietà s’intende derivata essenzialmente da un’altra varietà (varietà iniziale) quando:

RU 1977 862

1 Nuovo tit. giusta il n. I della LF del 10 ott. 1980, in vigore dal 5 apr. 1983 (RU 1983 269; FF 1980 I 1150).

2 [CS 1 3]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

4 FF 1974 I 1399

5 Abrogata dall’art. 2 n. 1 del DF del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).

6 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).

7 RS 0.232.161/.163

8 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).

a. è derivata in maniera preponderante dalla varietà iniziale o da una varietà che a sua volta proviene in maniera preponderante dalla varietà iniziale;

b. si distingue nettamente dalla varietà iniziale; e

c. a prescindere dalle differenze risultanti dal processo di derivazione, corri- sponde alla varietà iniziale nelle caratteristiche essenziali riconducibili al genotipo o alla combinazione di genotipi della varietà iniziale.

3 Per materiale di riproduzione o moltiplicazione s’intendono le sementi, i tuberi- seme, i nesti, i portainnesto e tutte le altri parti di piante, compreso il materiale pro- dotto in vitro, che sono previsti per la moltiplicazione, la semina, l’impianto o il reimpianto di una coltura.

Art. 3 Domicilio all’estero

Chi non ha né domicilio né sede in Svizzera deve farsi rappresentare da un mandata- rio domiciliato in Svizzera nelle procedure promosse conformemente alla presente legge dinanzi alle autorità amministrative.

Art. 4 Riserva di trattati internazionali

I depositanti della domanda del titolo di protezione e coloro che già lo posseggono possono invocare le disposizioni del testo, ratificato da ultimo dalla Svizzera, di convenzioni multilaterali, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge.

Capitolo Ia: Protezione delle varietà Sezione I: Effetti della protezione delle varietà

Art. 5 Principio

I La protezione delle varietà garantisce che nessuno, senza il consenso del suo titolare, possa:

a. produire, moltiplicare o preparare a scopo di riproduzione o moltiplicazione,

b. offrire,

c. vendere o distribuire in altro modo,

d. esportare o importare e

e. conservare per uno degli scopi menzionati nelle lettere a-d, materiale di riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta.

2 Il capoverso 1 si applica pure a:

a. varietà derivate essenzialmente dalla varietà protetta, nella misura in cui la varietà protetta, a sua volta, non sia essenzialmente una varietà derivata;

b. varietà che non si distinguono chiaramente dalla varietà protetta;

c. varietà la cui produzione richiede l’utilizzazione costante della varietà pro- tetta;

d. prodotto del raccolto della varietà protetta o di una varietà di cui alle let- tere a-c, se, per la sua produzione, è stato utilizzato materiale di riproduzio- ne o moltiplicazione senza il consenso del titolare della protezione della va- rietà e questi non aveva un’adeguata opportunità per far valere il suo diritto riguardo a tale utilizzazione.

Art. 6 Eccezioni

Il consenso del titolare della protezione della varietà non è necessario per operazioni di cui all’articolo 5:

a. in ambito privato a scopi non commerciali;

b. a fini sperimentali;

c. allo scopo di creare nuove varietà mediante una varietà protetta, nonché per operazioni menzionate nell’articolo 5 capoverso 1 riguardanti queste varietà, tranne nel caso in cui si tratti di varietà di cui all’articolo 5 capoverso 2 let- tere a-c.

Art. 7 Privilegio degli agricoltori

1 Gli agricoltori che hanno acquistato dal titolare della protezione della varietà o con il suo consenso materiale di riproduzione o moltiplicazione di una varietà agricola protetta possono moltiplicare nella propria azienda il prodotto del raccolto ivi otte- nuto mediante la coltivazione di questo materiale.

2 Il Consiglio federale stabilisce le specie vegetali che beneficiano del privilegio degli agricoltori; a tale proposito considera in particolare la loro importanza quale materia prima per le derrate alimentari e i foraggi.

Art. 8 Nullità di intese

Le intese contrattuali che limitano o sopprimono le eccezioni alla protezione delle varietà previste negli articoli 6 e 7 sono nulle.

Art. 8a Esaurimento della protezione delle varietà

1 La protezione delle varietà di cui all’articolo 5 è esaurita quando il materiale è venduto o distribuito in altro modo dal titolare della protezione della varietà o con il suo consenso.

2 La protezione delle varietà non è esaurita se:

a. si procede a una nuova riproduzione o moltiplicazione della relativa varietà senza che, al momento della consegna, il materiale fosse destinato a tale scopo;

b. vi è stata un’esportazione di materiale della varietà in un Paese che non pro- tegge le varietà della relativa specie e il materiale esportato non è destinato al consumo finale.

Sezione II: Varietà suscettibili di protezione Art. 8b

La protezione è concessa a tutte le varietà nuove, distinguibili, omogenee e stabili.

La varietà è nuova se non è stato venduto o consegnato in altro modo dal costitu- tore o con il suo consenso, a fini di utilizzazione della varietà, alcun materiale di riproduzione o moltiplicazione o prodotto del raccolto della varietà in Svizzera per più di un anno e all’estero per più di quattro anni prima del deposito della domanda di protezione della varietà. Per gli alberi e le viti venduti o consegnati in altro modo all’estero il termine è di sei anni.

La varietà è distinguibile se si contraddistingue chiaramente da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è generalmente nota al momento in cui è depositata la do- manda di protezione.

La varietà è omogenea se, a prescindere da differenze prevedibili legate alle parti- colarità della sua riproduzione o moltiplicazione, è sufficientemente uniforme nelle sue caratteristiche essenziali.

La varietà è stabile se le sue caratteristiche essenziali rimangono inalterate dopo diverse riproduzioni o moltiplicazioni successive o, nel caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

Sezione III. Diritto alla protezione Art. 9 Principio

1 Il diritto alla protezione di una varietà spetta al costitutore o al suo avente causa. L’articolo 332 del Codice delle obbligazioni è applicabile per analogia.

2 Se più persone hanno creato insieme una varietà, il diritto spetta loro in comune.

3 Se la varietà è stata creata da più persone indipendentemente l’una dall’altra, il diritto spetta a quella che puo invocare un deposito anteriore, ovvero un deposito che fruisce di una priorità anteriore.

Art. 10 Posizione del depositante

Il depositante di una varietà è, fino a prova del contrario, legittimato a chiedere la protezione.

Art. 1115 Diritto di priorità

1 Chiunque deposita una varietà entro 12 mesi a decorrere dal momento in cui egli stesso o il suo dante causa ha depositato regolarmente la prima domanda all’estero fruisce di un diritto di priorità per il primo deposito. In tal caso non sono opponibili al secondo deposito i fatti sopravvenuti posteriormente al primo deposito.

2 Il diritto di priorità dev’essere rivendicato al momento del deposito della varietà. L’Ufficio puo esigere i documenti che comprovano il deposito della prima domanda.

Sezione IV:16 Denominazione della varietà e marchi

Art. 12 Denominazione della varietà

1 La varietà dev’essere provvista di una denominazione.

2 La denominazione della varietà non puo:

a. essere fuorviante o confondibile con un’altra denominazione depositata o iscritta in uno Stato o in un’organizzazione interstatale che fa parte dell’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali, per una varietà della stessa specie o di una specie botanica affine;

b. violare l’ordine pubblico, i buoni costumi, il diritto federale o i trattati inter- nazionali;

c. consistere unicamente in cifre, tranne nel caso in cui la denominazione me- diante cifre sia una prassi consolidata per le varietà.

3 Se la stessa varietà è già stata depositata o iscritta in uno Stato o un’organizzazione interstatale di cui al capoverso 2 lettera a, la denominazione della varietà ivi uti- lizzata va ripresa, sempre che non risulti inadeguata per motivi linguistici o per altri motivi.

Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).

Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).

Art. 13 Utilizzazione della denominazione della varietà

1 Chi offre o commercializza professionalmente materiale di riproduzione o moltipli- cazione deve utilizzare la denominazione della varietà anche qualora la durata della protezione sia scaduta.

2 Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 13a Modifica della denominazione della varietà

Una volta rilasciata la protezione della varietà, l’Ufficio puo modificare la denomi- nazione della varietà soltanto:

a. sulla base di una sentenza passata in giudicato;

b. se un terzo rende verosimile un diritto contrario e il titolare della protezione acconsente alla modifica.

Art. 13b Marchio

Una varietà protetta puo essere messa in commercio anche con un marchio o un’altra denominazione commerciale che si distingue nettamente dalla denominazione della varietà. A questo riguardo, la denominazione della varietà dev’essere chiaramente riconoscibile.

Sezione V: Modifiche nell’esistenza della protezione Art. 14 Scadenza della durata di protezione

La protezione della varietà termina alla fine del 25° anno civile successivo al suo rilascio, ma per varietà di viti e specie arboree alla fine del 30°.

Art. 15 Estinzione prematura

1 Il titolo di protezione della varietà si estingue se il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione scritta all’Ufficio.

2 La rinuncia puo essere revocata finché l’Ufficio non l’ha pubblicata. Art. 16 Dichiarazione di nullità

1 Su istanza, il giudice dichiara nullo il titolo di protezione se è accertato che:

a. al momento del rilascio della protezione, la varietà non era nuova o non era distinguibile;

b. al momento del rilascio della protezione, la varietà non era omogenea o non era stabile e il rilascio della protezione era avvenuto essenzialmente sulla ba¬se delle informazioni fornite dal richiedente e dei documenti presentati;

c. la protezione della varietà era stata rilasciata a un non avente diritto e questi non l’ha trasferita all’avente diritto.19

2 Ha diritto all’azione chiunque dimostri interesse alla dichiarazione di nullità.

3 _20

Art. 17 Revoca

1 Il titolo di protezione della varietà è revocato dall’Ufficio se:

a. il titolare non presenta, entro il termine prescritto dall’Ufficio e dopo intima- zione, il materiale di riproduzione o moltiplicazione, i documenti e le infor- mazioni necessari al controllo;

b. il titolare non paga l’emolumento annuo nemmeno dopo l’avvenuta intima- zione;

c. si constata che la varietà non è più omogenea o non è più stabile.21

2 La revoca del titolo di protezione diviene efficace con l’iscrizione nel registro dei titoli di protezione delle varietà.

Sezione VI: Modifiche concernenti il diritto al rilascio del titolo di protezione e il diritto alla protezione delle varietà

Art. 18 Trasferimento

1 Il diritto al rilascio del titolo di protezione e alla protezione della varietà è trasfe- ribile e suscettibile tutto o in parte.

2 All’acquirente in buona fede di diritti alla protezione, i diritti dei terzi sono oppo- nibili soltanto se iscritti nel registro dei titoli di protezione delle varietà.

Art. 19 Cessione

1 Quando la domanda del titolo di protezione è stata depositata da una persona che non aveva diritto alla protezione della varietà, l’avente diritto puo chiedere la ces- sione della domanda oppure proporre l’azione per la cessione del titolo già rilasciato.

 

Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).

Abrogato dall’art. 2 n. 1 del DF del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).

Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).

2 L’azione dev’essere promossa entro due anni a contare dalla data di pubblicazione della protezione della varietà. L’azione contro il convenuto in malafede è sempre ammissibile.

3 Accolta l’azione, decadono i diritti che il convenuto ha concesso a terzi.

Art. 20 Espropriazione

1 Se l’approvvigionamento del Paese lo esige, il Consiglio federale puo ordinare l’espropriazione totale o parziale del titolo di protezione.

2 L’espropriato ha diritto a indennità piena. In caso di contestazione, essa è stabilita dal Tribunale federale. Il capo II della legge federale del 20 giugno 1930 sull’es- propriazione è applicabile per analogia.

Sezione VII: Licenze

Art. 21 Concessione contrattuale di licenze

1 Il possessore del titolo di protezione puo autorizzare terzi a utilizzare la varietà protetta (concessione di licenze). Se la varietà appartiene a più persone in comune, la licenza puo essere concessa solo con il consenso di tutti gli interessati.

2 All’acquirente in buona fede di diritti sul titolo di protezione le licenze sono oppo- nibili soltanto se iscritte nel registro dei titoli della protezione delle varietà.

Art. 22 Licenza d’interesse pubblico

Se richiesto dall’interesse pubblico, la persona la cui domanda di licenza è stata respinta senza sufficienti motivi dal titolare della protezione della varietà puo rivol- gersi al giudice per ottenere una licenza non esclusiva e non trasferibile.

Art. 22a Licenza per brevetto dipendente

1 Se il brevetto relativo a un’invenzione che concerne materiale biologico non puo essere utilizzato senza violare un diritto di protezione della varietà rilasciato pre- cedentemente, il titolare del brevetto ha diritto a una licenza non esclusiva nella misura necessaria all’utilizzazione del suo brevetto, sempre che l’invenzione rappre- senti un progresso rilevante di notevole importanza economica rispetto alla varietà vegetale protetta.

2 In compenso, il titolare della protezione della varietà puo esigere che il titolare del brevetto gli rilasci una licenza per l’utilizzazione del suo diritto di brevetto.

Art. 22b Procedura giudiziaria

1 Le licenze secondo gli articoli 22 e 22a sono rilasciate se gli sforzi del richiedente per ottenere una licenza contrattuale ad adeguate condizioni di mercato entro un adeguato termine sono rimasti infruttuosi. Simili sforzi non sono necessari in caso di emergenza nazionale o di assoluta urgenza.

2 Portata e durata delle licenze sono limitate allo scopo per il quale le licenze sono state concesse.

3 Le licenze possono essere trasferite solo con la parte dell’azienda a cui si riferisce la loro utilizzazione. Cio vale anche per le sottolicenze.

4 Le licenze sono rilasciate prevalentemente per l’approvvigionamento del mercato interno.

5 A richiesta, il giudice revoca la licenza all’avente diritto se le circostanze che hanno portato al suo rilascio non sono più date e non vi è da prevedere che si verifi- chino nuovamente. È fatta salva un’adeguata protezione dei legittimi interessi dell’avente diritto.

6 Il titolare della protezione della varietà ha diritto a un adeguato compenso. Nel cal- colo sono considerate le circostanze del singolo caso e il valore economico della licenza.

7 Il giudice decide circa il rilascio e la revoca della licenza, la sua portata e durata nonché il compenso da versare.

8 Se l’azione appare giustificata, il giudice puo, dopo aver sentito il convenuto, con- cedere la licenza con riserva della decisione definitiva, se l’attore lo richiede e for- nisce al convenuto un’adeguata garanzia.

Capitolo II: Organizzazione e procedura Sezione I: Organizzazione e competenze

Art. 23 Ufficio della protezione delle varietà

Salvo che la presente legge non disponga altrimenti, l’Ufficio è competente per il rilascio del titolo di protezione e per tutte le questioni connesse.

Art. 24 Servizio incaricato dell’esame

1 L’Ufficio affida a una stazione federale di ricerche agrarie o a un altro servizio appropriato il compito di esaminare se la varietà è distinguibile, omogenea e stabile.

2 L’Ufficio puo riconoscere i risultati di esami condotti da servizi esteri, sempre che i loro metodi d’esame siano conformi alle esigenze della presente legge e alle dispo- sizioni che ne derivano.

Art. 2529

Sezione II: Deposito della domanda, esame della varietà e rilascio della protezione della varietà30

Art. 26 Forma della domanda e data del deposito

1 Chiunque vuole far proteggere una varietà deve depositare all’Ufficio, nella forma prescritta, una domanda corredata delle indicazioni e dei documenti richiesti e pa¬gare la tassa di deposito.

2 Data del deposito della domanda è considerato il momento in cui è depositato l’in- serto completo e pagata la tassa prescritta.

Art. 27 Procedura di rettificazione

1 La domanda manchevole deve, su invito dell’Ufficio, essere messa in regola. L’Ufficio ha diritto di esigere altre rettificazioni in qualsiasi tempo.

2 Se alle manchevolezze non è stato ovviato entro il termine stabilito, la domanda è respinta.

Art. 28 Pubblicazione della domanda

1 La domanda depositata regolarmente è pubblicata dall’Ufficio. Devono per lo meno essere pubblicati:

la data del deposito;

il nome o la ditta e l’indirizzo del depositante e, all’occorrenza, del suo man- datario;

il nome o la ditta e l’indirizzo del costitutore, se questi non è il depositante;

la proposta per la denominazione della varietà;

il genere o la specie cui appartiene la varietà;

all’occorrenza, il Paese e la data di priorità.

2 Se, dopo la pubblicazione, la domanda è ritirata o respinta o il contenuto succes- sivamente modificato, ne sarà fatta pertinente pubblicazione.

Abrogato dal n. 24 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale,

in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008

(RU 2008 3897; FF 2004 3723).

Art. 29 Obiezioni

1 Ognuno puo, nei tre mesi dalla pubblicazione, muovere obiezioni all’ Ufficio con- tro il deposito della domanda. Le obiezioni devono essere presentate per scritto e motivate. I documenti e le piante probatori devono essere allegati o indicati.

2 Le obiezioni possono fondarsi soltanto sull’allegazione che la varietà depositata non è suscettibile di protezione secondo l’articolo 8b o che la denominazione non è ammissibile secondo l’articolo 12.31

3 Il depositante puo esprimersi sulle obiezioni. Deve dichiarare se mantiene, modi- fica o ritira la domanda.

Art. 3032 Esame della varietà

1 Entro il termine prescritto, il depositante trasmette al servizio incaricato dell’esame il materiale di riproduzione o moltiplicazione indispensabile e gli fornisce tutte le informazioni necessarie, autorizzandolo a verificarle. Il depositante che rivendica la priorità del deposito secondo l’articolo 11 deve fornire il materiale di riproduzione o moltiplicazione entro due anni dalla scadenza del termine di priorità.

2 Il servizio incaricato dell’esame raccoglie i risultati in un rapporto d’esame. Se la varietà è suscettibile di protezione, ne descrive le caratteristiche in una descrizione ufficiale della varietà.

3 Se il servizio incaricato dell’esame sottopone la varietà a prove di coltura, il depo- sitante ha diritto di seguire le prove sul posto e di esprimersi sui risultati dell’esame

Art. 31 Concessione della protezione

1 Ad esame avvenuto, l’Ufficio concede la protezione se tutte le condizioni sono adempiute; in caso diverso, respinge la domanda.

2 La protezione è concessa, senza garanzia della Confederazione, con l’iscrizione del titolo di protezione della varietà nel registro. Come titolo di protezione, il deposi- tante riceve un estratto del registro (titolo di protezione della varietà).

3 Fino a prova del contrario, il titolo rilasciato è considerato legittimo e il titolare l’avente diritto.

Art. 31a33 Titolo estero di protezione delle varietà

Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di titoli di protezione delle varietà rilasciati da Stati con esigenze comparabili.

Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).

Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).

Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).

Sezione III: Registro dei titoli di protezione, pubblicazioni e tasse Art. 32 Contenuto del registro

1 L’Ufficio tiene un registro in cui sono iscritte le protezioni concesse con le indi- cazioni richieste, segnatamente:

a. la denominazione delle varietà;

b. la descrizione delle varietà;

c. il nome o la ditta e l’indirizzo del possessore del titolo di protezione e del suo mandatario eventuale;

d. il nome o la ditta e l’indirizzo del costitutore, se questi non è il possessore del titolo di protezione;

e. la data del deposito e della pubblicazione;

f. all’occorrenza, il Paese e la data di priorità.

2 Sono inoltre iscritte tutte le modifiche inerenti all’esistenza del titolo di protezione

0 al diritto alla protezione. I tribunali trasmettono gratuitamente all’Ufficio una copia integrale delle sentenze passate in giudicato riferentesi a siffatte modifiche.

3 L’Ufficio, previa comunicazione al possessore del titolo di protezione, puo com- pletare la descrizione di una varietà se la descrizione di un’altra varietà lo rende necessario.

Art. 33 Pubblicazione

1 L’Ufficio pubblica le iscrizioni eseguite nel registro.

2 Nessuno puo obiettare di aver ignorato un’iscrizione.

Art. 34 Pubblicità del registro

1 Verso pagamento di una tassa, chiunque puo consultare il registro o informarsi sul suo contenuto e chiedere estratti.

2 I documenti del registro, eccetto il rapporto del servizio incaricato dell’esame, sono confidenziali. I terzi possono prenderne visione soltanto con il consenso del pos- sessore del titolo di protezione. Ai tribunali non occorre tale consenso.

Art. 35 Conservazione degli atti

L’Ufficio conserva fino allo spirare del termine di cinque anni a contare dalla sca- denza della protezione gli atti inerenti ai titoli di protezione, in originale o in copia e illimitatamente il registro.

Art. 36 Tasse

1 Per il rilascio del titolo di protezione, i servizi competenti riscuotono le tasse seguenti:

a. la tassa di deposito;

b. le tasse per l’esame della varietà;

c. le tasse annuali per la durata della protezione.

2 Le tasse, da pagare in anticipo, sono fissate in modo da coprire le spese.

3 Il Consiglio federale emana prescrizioni su l’ammontare e la scadenza delle tasse, come pure sui termini di pagamento. Esso puo dichiarare tassabili altre prestazioni dei servizi incaricati della protezione delle varietà.

Capitolo III: Protezione di diritto civile

Art. 37 Azione per cessazione dell’atto e per soppressione dello stato

di fatto 35

1 Chiunque è minacciato o leso nel suo diritto derivante dal titolo di protezione o nel suo diritto alla denominazione della varietà puo domandare la cessazione dell’atto o la soppressione dello stato di fatto illeciti.

2 …36

Art. 38 Diritto d’azione prima del rilascio del titolo di protezione

1 Dopo la pubblicazione della domanda e già prima del rilascio del titolo di prote- zione, il depositante puo proporre l’azione per cessazione dell’ atto o soppressione dello stato di fatto illeciti, se fornisce alla controparte garanzie adeguate.

2 L’azione per risarcimento di danni puo essere proposta soltanto dopo il rilascio del titolo di protezione, ma il convenuto puo essere obbligato a risarcire il danno cagio- nato con colpa a decorrere dal momento della pubblicazione della domanda.

Abrogata dall’art. 2 n. 1 del DF del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).

Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).

Abrogato dall’art. 2 n. 1 del DF del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).

Art. 39 e 4037 Art. 4138 Art. 4239

…40

Art. 4341 Provvedimenti cautelari

Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari puo in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per:

a. assicurare le prove;

b. accertare la provenienza del materiale designato mediante una denomina- zione di una varietà protetta in Svizzera;

c. salvaguardare lo stato di fatto; o

d. permettere l’esercizio provvisorio di diritti concernenti la cessazione dell’atto o la soppressione dello stato di fatto.

Art. 44 a 4642

Art. 4743

Abrogati dal n. II 13 dell’all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Abrogato dal n. 12 dell’all. della L del 24 mar. 2000 sul foro (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

Abrogato dal n. II 13 dell’all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Abrogata dall’art. 2 n. 1 del DF del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).

Nuovo testo giusta il n. II 13 dell’all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). Abrogati dall’art. 2 n. 1 del DF del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).

Abrogato dal n. 12 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

Capitolo IV: Protezione di diritto pende

Art. 48 Violazione della protezione delle varietà

1. Chiunque, senza averne diritto, commette atti di cui all’articolo 5 capo- verso 1 con materiale di riproduzione o moltiplicazione o prodotto del rac- colto di una varietà protetta o di una varietà secondo l’articolo 5 capoverso 2 lettere a-c o usa reiteratamente questo materiale per produrre materiale di ri- produzione o moltiplicazione di una nuova varietà,

è punito, se ha agito intenzionalmente e a querela di chi è stato leso nei suoi diritti, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3. Il diritto di querela si estingue decorsi sei mesi dal giorno in cui la persona lesa ha conosciuto l’autore dell’infrazione.

Art. 49 Pubblicità ingannevole e altre contravvenzioni

1. Chiunque, nella pubblicità, sulle carte d’affari o in relazione con i prodotti da lui messi in commercio, dà indicazioni tali da far credere, a torto, che un prodotto sia protetto.

chiunque non impiega la denominazione della varietà nella commercializza- zione di materiale di riproduzione o moltiplicazione di una varietà protetta,

chiunque impiega per mestiere la denominazione di una varietà protetta o una denominazione che dia adito a confusioni con essa, per un’altra varietà della stessa specie botanica o di una specie botanica vicina,

chiunque viola altrimenti la presente legge o le pertinenti prescrizioni d’ese- cuzione,

è punito con la multa se ha agito intenzionalmente.

2. Il tentativo e la complicità sono punibili.

Art. 50 Confisca di oggetti

Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, puo ordinare la confisca dei prodotti fabbricati illecitamente.

Art. 51 Procedimento penale

Il procedimento penale incombe ai Cantoni.

Capitolo V: Disposizioni finali Art. 52 Modifica del diritto vigente

Art. 53 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 5 ottobre 2007

1 In deroga all’articolo 8b capoverso 2, durante un periodo transitorio di un anno a decorrere dall’entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2007, sono considerate nuove anche le varietà il cui materiale di moltiplicazione o riproduzione o prodotto del raccolto è stato venduto o consegnato in altro modo in Svizzera, con il consenso del costitutore a scopo di utilizzazione della varietà, da meno di un anno prima dell’entrata in vigore della presente modifica.

2 L’articolo 5 capoverso 2 lettera a non è applicabile a varietà essenzialmente deri¬vate che erano già note prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2007.

Art. 54 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive. Art. 5547

Art. 56 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 1977

45 Le modifiche possono essere consultate alla RU 1977 862.

47 Abrogato dall’art. 2 n. 1 del DF del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).

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