Legge federal del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (stato 1° agosto 2008)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 64 e 85 numero 1 della Costituzione federale1,2 visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 19943, decreta:

Sezione 1: Organizzazione e compiti Art. 1 Organizzazione

1 L’Istituto federale della proprieta intellettuale (Istituto) е uno stabilimento di diritto pubblico della Confederazione con personalita giuridica.

2 L’Istituto е autonomo a livello di organizzazione e gestione; esso tiene una conta- bilita propria.

3 L’Istituto е gestito in base a principi economico-aziendali.

Art. 2 Compiti

1 L’Istituto adempie i seguenti compiti:

a.4 cura la preparazione e l’esecuzione di atti legislativi concernenti i brevetti d’invenzione, la protezione di design, i diritti d’autore e diritti affini, le topografie di semi-conduttori, i marchi e le indicazioni di provenienza, gli stemmi e altri segni pubblici nonche di altri atti legislativi in materia di pro- prieta intellettuale sempre che non siano di competenza di altre unita ammi- nistrative della Confederazione;

1 [CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 122 e 164 cpv. 1 lett. g della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. alla L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS 232.12).

3 FF 1994 III 873

4 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. alla L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS 232.12).

b. esegue, in base alla legislazione speciale, gli atti di cui alla lettera a nonche i trattati internazionali in materia di proprieta intellettuale;

c. offre la sua consulenza al Consiglio federale e alle altre autorita federali su questioni economiche generali per quanto riguarda la proprieta intellettuale;

d. rappresenta la Svizzera, se necessario d’intesa con altre unita amministrative della Confederazione, nell’ambito di organizzazioni o accordi internazionali nel settore della proprieta intellettuale;

e. collabora nell’ambito della rappresentanza della Svizzera presso altre orga¬nizzazioni o altri accordi internazionali, sempre che questi riguardino la pro- prieta intellettuale;

f. partecipa alla cooperazione tecnica nell’ambito della proprieta intellettuale;

g. fornisce, nel suo settore di competenze, prestazioni di servizi sulla base del diritto privato; in particolare diffonde informazioni sui sistemi di protezione dei beni immateriali e sullo stato della tecnica.

2 Il Consiglio federale puo assegnare altri compiti all’Istituto; gli articoli 13 e 14 sono applicabili.

3 L’Istituto collabora con l’Organizzazione europea dei brevetti, con altre organiz¬zazioni internazionali nonche con organizzazioni svizzere ed estere.

4 Esso puo avvalersi, dietro compenso, di prestazioni di servizi di altre unita ammi¬nistrative della Confederazione.

Sezione 2: Organi e personale

Art. 3 Organi

1 Gli organi dell’Istituto sono:

a. il consiglio d’istituto;

b. il direttore;

c. l’organo di revisione.

2 Essi vengono designati dal Consiglio federale.

3 Presenta al Consiglio federale una domanda d’approvazione riguardante il regola- mento delle tasse.

Art. 4 Consiglio d’istituto

1 Il consiglio d’istituto si compone del presidente e di otto altri membri.

2 Approva il rapporto di gestione, il conto d’esercizio e il preventivo dell’Istituto.

3 Presenta al Consiglio federale una domanda d’approvazione riguardante il regola- mento delle tasse.

4 Determina la composizione della direzione.

5 L’articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale si applica per analogia all’onorario dei membri del consiglio d’istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

Art. 5 Direttore

1 Nell’esecuzione dei compiti derivanti dalla sovranita, il direttore е vincolato alle direttive del Consiglio federale o del Dipartimento competente; sono salvi l’articolo

1 capoverso 2 e la legislazione speciale.

2 Il direttore, a capo della direzione, fornisce all’autorita di vigilanza un rapporto annuale sull’attivita dell’Istituto.

Art. 6 Organo di revisione

L’organo di revisione verifica la contabilita e redige un rapporto all’attenzione del consiglio d’istituto.

Art. 7 Gestione

1 La direzione е responsabile della gestione dell’Istituto sempre che, conformemente agli articoli 4 o 8 capoverso 3, cio non sia espressamente di competenza del consi¬glio d’istituto.

2 Essa allestisce ogni anno il rapporto di gestione, il conto d’esercizio e il preven- tivo.

Art. 8 Personale

1 L’Istituto assume il suo personale in base a norme di diritto pubblico; il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.

2 Nell’assunzione del personale l’Istituto gode di ampie competenze.

3 Le condizioni d’assunzione dei membri della direzione sono fissate dal consiglio d’istituto. L’articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale si applica per analogia.

Sezione 3: Vigilanza Art. 9

1 L’Istituto е sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale.

2 Sono salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze, nonche l’alta vigilanza del Parlamento sull’amministrazione.

Sezione 4: Pianificazione e finanziamento Art. 10 Pianificazione

La pianificazione dell’Istituto per quanto riguarda l’esercizio e l’evoluzione ha luogo segnatamente con i seguenti strumenti:

a. il piano direttivo;

b. una pianificazione quadriennale permanente;

c. il preventivo annuale.

Art. 11 Tesoreria

1 L’Istituto dispone di un conto corrente presso la Confederazione.

2 La Confederazione accorda all’Istituto prestiti a tassi d’interesse di mercato per assicurargli la liquidita.

3 L’Istituto investe il denaro eccedente presso la Confederazione a tassi d’interesse di mercato.

Art. 12 Mezzi d’esercizio

I mezzi d’esercizio dell’Istituto sono composti dalle tasse riscosse per l’esecuzione dei suoi compiti derivanti dalla sovranita dello Stato, nonche dalle rimunerazioni per prestazioni di servizi.

Art. 13 Tasse per attivita in virtu della sovranita

1 L’Istituto riscuote tasse in relazione al rilascio e al mantenimento di titoli di prote- zione nell’ambito del diritto dei beni immateriali, alla tenuta e all’edizione di regi- stri, al rilascio di autorizzazioni e alla sorveglianza sulle societa di gestione nonche alle pubblicazioni prescritte legalmente.

2 …13

3 Il regolamento delle tasse dell’Istituto sottosta all’approvazione del Consiglio fede¬rale.

Art. 14 Rimunerazioni per prestazioni di servizi

Le rimunerazioni per prestazioni di servizi dell’Istituto sono fissate secondo il mer- cato; l’Istituto rende note, di volta in volta, le tariffe valide.

Art. 1514

Art. 16 Riserve

1 L’utile dell’Istituto viene utilizzato per costituire le riserve.

2 Le riserve servono all’Istituto per finanziare investimenti futuri; esse non devono superare un importo adeguato alle esigenze dell’Istituto.

Art. 17 Esenzione fiscale

L’Istituto gode dell’esenzione fiscale a livello federale, cantonale e comunale.

Е salvo il diritto federale in materia di:

a. imposta sul valore aggiunto su rimunerazioni di cui all’articolo 14;

b. imposta preventiva e tasse di bollo.

Sezione 5: Referendum ed entrata in vigore15 Art. 1816

Abrogato dal n. I 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427 5431; FF 2005 659).

Abrogato dal n. I 1 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427 5431; FF 2005 659).

Nuovo testo giusta il n. II 6 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

Abrogato dal n. II 6 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

Art. 19 …

1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1996 art. 3 e 4 cpv. 1, 2 e 4: 15 novembre 1995 art. 4 cpv. 3 e 13 cpv. 3: 1° gennaio 1997

Appendice

Modificazione di altri atti legislativi

1. La legge sull’organizzazione dell’amministrazione del 19 settembre 197819 е modificata come segue:

Art. 58 cpv. 1 lett. c Art. 58 cpv. 1 lett. e

2. La legge federale del 28 agosto 199220 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza е modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2 e 4 2 .

4 Abrogato

Art. 28 cpv. 3 e 4 3 .

4 Abrogato

Art. 40 Abrogato

Art. 41 cpv. 2

19

Art. 43 cpv. 2 Abrogato

[RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362 n. I, 1992 2 art. 1 288 allegato n. 2 510 581 allegato n. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 allegato n. 2 4362 art. 1, 1996 546 allegato n. 1 1486 1498 allegato n. 1. RU 1997 2022 art. 63]

RS 232.11. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella LF menzionata.

Art. 45 cpv. 2

3. La legge federale del 30 marzo 190021 sui disegni e modelli industriali е modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1 e 2 1 …

2 Abrogato Art. 15 cpv. 2 n. 2

Art. 22 cpv. 2 Abrogato

4. La legge federale del 25 giugno 195422 sui brevetti d’invenzione е modificata come segue:

Art. 41

Art. 42-44 Abrogati

Art. 48 cpv. 1 lett. a

Art. 49 cpv. 3 e 4, art. 55a, art. 59a cpv. 2, art. 96 cpv. 1bis, art. 97 lett. c, art. 98 cpv. 2, art. 105 cpv. 2 e art. 119

Abrogati

[CS 2 873; RU 1956 805, 1962 459, 1988 1776 allegato n. I lett. f, 1992 288 allegato n. 9, 1995 1784. RU 2002 1456 allegato n. I]

RS 232.14. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella LF menzionata

 

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